REGOLAMENTO DELLA PROCEDURA DI
MEDIAZIONE FAMILIARE
ADOTTATO DAL CENTRO DI
MEDIAZIONE
E FORMAZIONE ALLA MEDIAZIONE
inMEDIAsREs
istituito dalle Associazioni
Coinetica a.p.s. e La Giostra dei Diritti a.p.s.
Art. 1 - Ambito di applicazione
Il presente regolamento è applicabile alla mediazione familiare come procedura per il raggiungimento di accordi tra coniugi, conviventi ed uniti civilmente, finalizzati alla riorganizzazione dei legami familiari (separazione consensuale, divorzio congiunto, procedimenti di relativi all'affidamento e/o al mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio, scioglimento dell'unione civile) a cui le parti accedono sia su invito del giudice sia su iniziativa autonoma, nonché alla mediazione familiare come procedura facilitativa della risoluzione di qualunque conflitto fra i membri della famiglia.
Art. 2 - Informazione
Il Centro di Mediazione e formazione alla mediazione inMEDIAsREs (d’ora innanzi il Centro), sin dal primo contatto con le parti, fornisce informazioni complete riguardo ai servizi offerti.
Art. 3 – Attivazione del procedimento di mediazione familiare
Il procedimento di mediazione si attiva mediante la richiesta informale, anche telefonica o via mail, delle parti. In seguito alla richiesta, la Segreteria provvede a fissare la data del primo incontro informativo gratuito con il mediatore, designato mediante rigorosa turnazione alfabetica o eventualmente indicato congiuntamente dalle parti tra i nominativi dell’elenco del Centro. Le parti che, dopo l'incontro informativo gratuito, intenderanno intraprendere il percorso, sottoscriveranno insieme al mediatore il contratto di mediazione, che costituirà accettazione del regolamento ed impegno al pagamento delle indennità dovute al Centro.
Art. 4 – Co-mediazione
Qualora il mediatore nominato lo ritenesse opportuno, potrà chiedere ad altro collega del Centro, liberamente individuato, di svolgere una co-mediazione. In tale ipotesi le indennità che sarebbero spettate al singolo verranno ripartite in egual misura fra i due professionisti.
Art. 5 – Sede del procedimento
Gli incontri di mediazione familiare si svolgono di regola presso la sede del Centro. Lo svolgimento di incontri in luoghi diversi deve essere concordato con il Presidente e la Segreteria del Centro.
Art. 6 – Il Mediatore familiare
Il mediatore familiare aiuta le parti nel trovare un accordo che esse reputino soddisfacente per la composizione del conflitto familiare, senza svolgere attività di consulenza sull'oggetto della controversia. Egli è designato tra i nominativi inseriti nell’elenco di Mediatori Familiari secondo criteri inderogabili di turnazione alfabetica, salvo indicazione congiunta delle parti. I mediatori iscritti nell'Elenco devono svolgere la loro attività nel rispetto del Codice Etico approvato dal Centro. Al momento dell'accettazione dell'incarico, il mediatore deve sottoscrivere un'apposita dichiarazione di imparzialità e aderire al codice di comportamento senza le quali non può avere inizio il procedimento di mediazione. La comunicazione di accettazione dell'incarico da parte del mediatore equivale a dichiarazione di insussistenza di motivi di incompatibilità; qualora, successivamente all’accettazione dell’incarico dovessero sorgere motivi di incompatibilità, il mediatore dovrà informare immediatamente le parti e l'Organismo di Garanzia, per il tramite del Presidente. Le parti possono richiedere all'Organismo di Garanzia, in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore. In caso di accoglimento della richiesta, la Segreteria nominerà un altro mediatore in base ai criteri automatici di turnazione. Si provvederà parimenti alla sostituzione del mediatore, qualora quest’ultimo, nel corso del procedimento, rinunci all’incarico per giustificato motivo.
Art. 7 – Incontro di mediazione
Nell'incontro informativo gratuito il mediatore fornisce tutte le informazioni sul procedimento di mediazione. L'incontro si svolge senza formalità ed al termine le parti dichiarano se intendono proseguire o meno nel percorso. Ove le parti non intendano proseguire oltre il primo incontro, in caso di invio da parte dell'autorità giudiziaria, su richiesta, il Mediatore rilascia un'attestazione in cui dichiara che le parti hanno partecipato all'incontro informativo. Analoga dichiarazione viene rilasciata, sempre su richiesta, nel caso in cui il percorso viene interrotto o si conclude con esito negativo. In ogni caso l'attestazione non potrà contenere riferimenti alle dichiarazioni rese dalle parti. Il mediatore dovrà annotare per ogni incontro, da riportare poi sul registro tenuto dalla Segreteria, alcune informazioni quali: data, numero di incontro, durata, presenti, prossimo incontro, eventuale attivazione dell’équipe.
Art. 8 - Esito del procedimento
Al termine del percorso di
mediazione, qualora sia emersa un’ipotesi di accordo, il Mediatore
valuterà insieme alle parti se redigere un accordo di mediazione che
le parti sottoporranno ai propri consulenti.
Agli utenti verrà
somministrato un questionario di gradimento anonimo, onde consentire
di valutare la professionalità del mediatore.
Art. 9 – Riservatezza
Il procedimento di mediazione è riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso dell'incontro non può essere registrato o verbalizzato. Il mediatore, le parti e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese durante la mediazione. Rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite nel corso della mediazione e salvo il consenso della parte dichiarante o da cui le informazioni stesse provengano, il mediatore ed il personale di Segreteria presente sono tenuti alla riservatezza nei riguardi di tutti gli altri soggetti. Il contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non può essere oggetto di prova testimoniale. Le parti non possono chiamare il mediatore, gli addetti del Centro e chiunque altro abbia preso parte al procedimento a testimoniare in giudizio sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza in relazione al procedimento di mediazione.
Art. 10 – Parziale deroga al principio di riservatezza
Le parti possono autorizzare, con apposita dichiarazione scritta, la registrazione o l'osservazione delle sedute di mediazione dal vetro specchio esclusivamente a fini didattici. In tal caso non vengono meno l'obbligo di riservatezza ed il divieto di testimonianza previsti dal precedente art. 9.
Art. 11 – Utenti del servizio di Mediazione familiare
Per usufruire dei servizi di mediazione familiare le parti devono associarsi a Coinetica a.p.s. e La Giostra dei Diritti a.p.s. Dopo il primo incontro informativo gratuito, che non richiede la necessità di essere associati, nel successivo incontro necessariamente un coniuge si dovrà associare a Coinetica a.p.s. e l’altro a La Giostra dei Diritti a.p.s. Le quote associative sono in ogni caso ricomprese nell’indennità prevista per l’incontro di mediazione e pertanto non vi è alcun onere aggiuntivo a carico degli utenti. La tessera associativa, che verrà rilasciata contestualmente al pagamento dell’incontro di mediazione, permetterà inoltre di usufruire di tutti i vantaggi, convenzioni, attività e servizi dell’associazione di riferimento.
Art. 12 – Indennità
L'incontro informativo non comporterà il pagamento di alcuna indennità per le parti. In caso di prosecuzione del percorso oltre il primo incontro, ciascuna seduta avrà il costo stabilito annualmente dal Centro e che le parti provvederanno a versare a mani del mediatore al termine di ciascun incontro. Il Mediatore provvederà a girare la somma alla Segreteria.
Art. 13 – Clienti personali del mediatore familiare
Qualora il mediatore contattato privatamente dalle parti ritenga di avvalersi della struttura del Centro, dovrà seguirne in tutto e per tutto le regole interne ed associative. In tal caso sarà il professionista a contattare la Segreteria (anche ai fini della prenotazione degli spazi). L’unica variante alle regole generali è che, in questo caso, il Centro confermerà nell’incarico il mediatore contattato direttamente dalle parti. Dell'incarico personale non si terrà conto ai fini della turnazione all’interno del Centro.
Art. 14 – Consulenze specialistiche esterne
Se il mediatore ritiene necessaria una consulenza esterna specialistica lo comunica alle parti, le quali, se acconsentono indicano un professionista di loro fiducia. In mancanza, il mediatore sottopone l'elenco dei consulenti convenzionati dal quale le parti attingono. Gli oneri sono a carico dei richiedenti.
Art. 15 - Norme finali
In via transitoria, a parziale
deroga delle norme di cui sopra, onde consentire il completamento
della formazione degli allievi del Master edizione 2016, i primi
incarichi di ogni mediatore neo-formato si svolgeranno in
co-mediazione con un mediatore più anziano. La stessa regola varrà
anche per i mediatori che si formeranno nelle edizioni successive del
Master e che decideranno di far parte del Centro.
I mediatori si riuniranno una
volta al mese per confrontarsi su questioni organizzative e una volta
ogni tre mesi per incontri di supervisione sui casi. Ogni Mediatore
si impegna a seguire le indicazioni di tipo tecnico
organizzativo stabilite durante le riunioni.
E’ buona prassi la presenza dell’équipe dietro lo specchio,
attivabile su richiesta del mediatore, per fornire un confronto e
un’intervisione funzionali al processo di mediazione. Verrà
tuttavia retribuito solo il Mediatore (o i Mediatori) direttamente
coinvolto dentro la stanza di mediazione.
Ogni componente del Centro è
tenuto a mantenere un atteggiamento costruttivo, propositivo verso il
gruppo e collaborativo con i frequentatori e i docenti del Master in
Mediazione familiare, scolastica e risoluzione dei conflitti.
I mediatori si impegnano a
rendere confortevoli le stanze dove vengono svolti i colloqui di
mediazione, mantenendole sempre ordinate e pulite.